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Reddito di Emergenza: requisiti di accesso illustrati dall’INPS

Disciplina del Reddito di Emergenza. .

Arrivati i chiarimenti dall’Istituto nazionale di previdenza sociale sul Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’INPS, con la circolare n. 69 del 3 giugno 2020, ha illustrato i requisiti di accesso al Reddito di emergenza, di cui all’articolo 82 del Decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Il Reddito di emergenza (Rem) istituito con il D.l. 19 maggio 2020, n. 34, è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all’articolo 82 del decreto stesso.

Nella suddetta circolare, il cui contenuto è stato condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps spiega gli aspetti della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, modello di domanda, requisiti per l’accesso, modalità di calcolo del beneficio e rapporti con altre prestazioni ed altri redditi.

Ai sensi dell’articolo 82, commi 1 e 7, del D.l. n. 34/2020, il Rem può essere richiesto all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, presentando domanda attraverso i seguenti canali:

➢ il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

➢ gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;

➢ i centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una apposita convenzione con l’Inps.


La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.




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