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Le novità in materia di sicurezza - sospensione dell'attività e sanzioni

Il 22 ottobre scorso è entrato in vigore il Decreto-legge 146/2021 che, tra le altre modifiche, introduce importanti novità in materia di violazioni sulla sicurezza sul lavoro e sulla sospensione dell’attività lavorativa.


Il capo III del nuovo testo normativo apporta alcune modifiche importanti al Decreto Legislativo 81/2008. Esso, infatti, all’art. 13 rende ancora più aspre le pene nei casi di mancato rispetto, da parte delle aziende, delle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e nel caso di un’alta percentuale di impiego di lavoratori ‘al nero’.


In particolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può procedere con la sospensione dell’attività lavorativa, relativamente all’ambito in cui è stata rilevata la irregolarità, in caso di:


· Impiego di una percentuale superiore al 10% di lavoratori non coperti da regolare contratto di lavoro o di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;


· Riscontro delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro elencate nell’allegato 1 del decreto e che si riportano di seguito:


1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi – sanzione di € 2.500,00;

2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione – sanzione di € 2.500,00;

3. Mancata formazione ed addestramento – sanzione di € 300,00 per ciascun lavoratore interessato;

4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile – sanzione di € 3.000,00;

5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) – sanzione di € 2.500,00;

6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto - sanzione di € 300,00 per ciascun lavoratore interessato;

7. Mancanza di protezioni verso il vuoto – sanzione di € 3.000,00;

8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno – sanzione di € 3.000,00;

9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - sanzione di € 3.000,00;

10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi - sanzione di € 3.000,00;

11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) - sanzione di € 3.000,00;

12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo - sanzione di € 3.000,00.


La sospensione decorre dalle ore 12 del giorno successivo a quello dell’accertamento della violazione.


il datore di lavoro che non rispetti lo stop all'attività e punibile con l'arresto fino a sei mesi in caso di violazioni in ambito salute e sicurezza sul lavoro, o con un arresto dai 3 ai 6 mesi in caso di rapporti di lavoro irregolari (questa sanzione può tuttavia essere sostituita dal pagamento di un'ammenda di importo compreso tra i 2.500€ e i 6.400€).

In caso di sospensione dell'attività, il provvedimento può essere revocato a fronte del pagamento immediato del 20% della somma totale dovuta (il restante dell'importo dev'essere versato entro 6 mesi dalla revoca con una maggiorazione del 5%).


La sospensione dell’attività lavorativa viene revocata alle seguenti condizioni:


· Regolarizzazione dei lavoratori non regolari e pagamento delle relative sanzioni (€ 2.500,00 per numero di lavoratori irregolari inferiori a 5 unità e € 5.000,00 in caso di numero superiore a 10 unità);


· Ripristino delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro;


· Rimozione delle conseguenze delle violazioni di cui all’allegato 1 del D.L.;


· Pagamento delle sanzioni di cui all’allegato 1 del D.L.


Ambiente e Sicurezza supporta le aziende nell’attuare e mantenere le migliori condizioni di sicurezza del lavoro, in osservanza della vigente normativa. Contattateci per info



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