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IL NUOVO SISTEMA RENTRI

  • Immagine del redattore: news ambiente e sicurezza
    news ambiente e sicurezza
  • 14 nov 2024
  • Tempo di lettura: 5 min

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

 

 

 

SOMMARIO

 


 

1 - COSA È IL RENTRI - Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti

È il nuovo sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti, nato sulle ceneri del dismesso SISTRI.

In sintesi, obbligherà tutti i soggetti che partecipano a vario titolo alla filiera della gestione dei rifiuti speciali (produttori iniziali, trasportatori, smaltitori o impianti di recupero, intermediari e commercianti) a trasmettere elettronicamente tutti i dati relativi alla produzione, alla movimentazione ed al recupero o allo smaltimento dei rifiuti speciali.

Materialmente, quindi, consiste in un enorme serbatoio di dati che i sopra citati soggetti alimenteranno con i flussi di informazioni e di dati relativi ai rifiuti prodotti, trasportati e trattati e dal quale tutti i medesimi soggetti potranno estrarre le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi normativi di tracciabilità dei rifiuti.

Attraverso tale sistema, infatti, verranno prodotti i registri elettronici di carico e scarico rifiuti che ciascun soggetto dovrà conservare in formato digitale ed esibire in caso di ispezione o verifica da parte degli enti preposti.

2 - CHI È OBBLIGATO ALL’UTILIZZO DEL SISTEMA RENTRI

Sono obbligati tutti i soggetti che partecipano alla filiera della gestione dei rifiuti speciali, di seguito riepilogati:

  1. enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

  2. produttori di rifiuti pericolosi;

  3. enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;

  4. consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

  5. comuni, o loro consorzi, e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.


 

3 - QUALI SONO LE SCADENZE PER L’ISCRIZIONE E L’UTILIZZO DEL SISTEMA

L’iscrizione al sistema RENTRI va effettuata secondo le seguenti scadenze:

●        Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali:

o    a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;

●        Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 (e fino a 50) dipendenti: 

o    a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;

●        Tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione:

o    a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

L’obbligo di utilizzo del sistema, quindi, decorre:

·         dal 13 febbraio 2025 per i soggetti obbligati al rispetto della prima scadenza;

·         dalla data di iscrizione per i soggetti rientranti nella seconda e nella terza scadenza.

Come si calcola il numero di dipendenti? 

Il numero è riferito alle persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Si suggerisce di consultare la visura camerale della propria impresa che riporta i dati dei dipendenti.


 

4 – IL RENTRI PER LE AZIENDE CHE PRODUCONO RIFIUTI

 

Le aziende, dunque, devono valutare prima di tutto il numero dei dipendenti complessivamente impiegati e, sulla base del numero, effettuare l’iscrizione nell’arco di tempo tra la data di decorrenza e quella di scadenza. Dalla data di scadenza, poi, saranno obbligate ad utilizzare il sistema per tracciare i rifiuti speciali prodotti.

ATTENZIONE: le aziende che vorranno utilizzare il sistema in modo volontario fin dalla prima data utile (13 febbraio 2025), saranno esonerate dall’obbligo di vidimazione del registro di carico e scarico rifiuti secondo il nuovo modello ministeriale. Quelle che invece NON vorranno utilizzare il sistema di tracciabilità elettronica fin da subito, dovranno predisporre un nuovo registro di carico e scarico rifiuti secondo il nuovo modello ministeriale poiché il registro attualmente in uso non sarà più valido.

Il nuovo registro, poi, dovrà essere utilizzato fino alla data di obbligo di utilizzo del sistema RENTRI.

Sia per una questione di risparmio economico che di tempo e anche per una gestione dei rifiuti meno impattante sulle attività quotidiane delle aziende, consigliamo di aderire immediatamente, fin dalla prima scadenza, al sistema RENTRI, onde evitare la vidimazione – seppur per pochi mesi – di un nuovo registro di carico e scarico dei rifiuti.

Il costo dei diritti camerali per la vidimazione dei registri è di € 25,00, al quale va anche aggiunto il disagio di doversi recare – previo appuntamento – presso la Camera di Commercio dove ha domicilio la farmacia per ottemperare all’adempimento.

Il nuovo modello, come detto da utilizzare nell’arco di tempo tra il 13 febbraio 2025 e la data di decorrenza dell’utilizzo del sistema, potrà essere scaricato a partire dal 4 novembre 2024 direttamente dal portale www.rentri.gov.it


 

5 - QUANTO COSTA ISCRIVERSI AL RENTRI E QUANTO COSTA UTILIZZARLO

Di seguito riportiamo la tabella dei costi relativi sia all’iscrizione che all’utilizzo annuale del sistema. Si tratta di diritti di segreteria e di contributi annuali, tutti dovuti al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Sia i contributi che i diritti di segreteria sono dovuti per ogni unità locale da iscrivere:

SOGGETTI OBBLIGATI

RIFERIMENTO NORMATIVO

DIRITTI DI SEGRETERIA

(solo all’iscrizione o in occasione di variazioni e integrazioni)

CONTRIBUTO ANNUALE PRIMO ANNO

(al momento dell’iscrizione)

CONTRIBUTO ANNUALE ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

(entro il 30 aprile)

Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e tutti i soggetti diversi dai produttori iniziali ed i soggetti previsti all’Art. 18 del DM 4 aprile 2023, n. 59*

Art. 13, comma 1, lettera a) DM 4 aprile 2023, n. 59

€ 10,00

€ 100,00

€ 60,00

Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti (e fino a 50)

Art. 13, comma 1, lettera b) DM 4 aprile 2023, n. 59

€ 10,00

€ 50,00

€ 30,00

I restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’Art. 12 comma 1, DM 4 aprile 2023, n. 59

Art. 13, comma 1, lettera c) DM 4 aprile 2023, n. 59

€ 10,00

€ 15,00

€ 10,00

 Ad esempio, un’azienda con una sola sede e meno di 10 dipendenti dovrà pagare:

al momento dell’iscrizione:

-          € 10,00 per diritti di segreteria

-          € 15,00 per contributo annuale.

Per il mantenimento annuale:

-          € 10,00 per contributo annuale (entro il 30 aprile di ogni anno).

Nel caso di presenza, ad esempio, di un dispensario, gli importi raddoppiano poiché vanno corrisposti sia per la sede che per il distaccamento.

ATTENZIONE: alle aziende che vorranno utilizzare il sistema in modo volontario fin dalla prima data utile (13 febbraio 2025), suggeriamo di effettuare l’iscrizione dopo il 1 gennaio 2025, onde evitare il pagamento dei contributi sia per il 2024 che per il 2025


6 - GLI ADEMPIMENTI IN SINTESI PER LE AZIENDE



 

7 - SARA’ POSSIBILE ESTERNALIZZARE LA GESTIONE DEL SISTEMA RENTRI?

Al momento dell’iscrizione, i soggetti obbligati potranno nominare uno o più delegati per la gestione dei nuovi adempimenti, quali, ad esempio, dipendenti, preposti e consulenti esterni.

Ambiente e Sicurezza s.r.l. ha attivato per le aziende obbligate al nuovo adempimento uno specifico pacchetto di consulenza, per le cui tariffe potete contattare direttamente i nostri uffici.

 
 
 

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