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Decreto Rilancio: credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

fonte: commercialistatelematico.it - diario quotidiano - a cura di Vincenzo D'Andò


L’articolo 120 del D.l. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) attribuisce alle imprese e professionisti (ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione) in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti. In particolare, il comma 1 assegna ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell’allegato 1 al provvedimento), nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19. Negli interventi agevolabili sono compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Scopo esplicito della norma è sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

Il credito d’imposta (comma 2):

➢ è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;

➢ è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).


Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione (elevati a un milione di euro dall’articolo 147 del provvedimento in esame), di cui alla legge n. 388 del 2000, e quello annuale di 250 mila euro, di cui alla legge n. 244 del 2007.

Il comma 3 affida a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione delle ulteriori spese ammissibili o di ulteriori soggetti aventi diritto, oltre a quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di spesa di 2 milioni di euro. Ai sensi del comma 4, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge in esame, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto in merito alla copertura finanziaria dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma 5 chiarisce che il credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. Il comma 6 reca la copertura finanziaria dell’intervento, il cui onere è stimato in 2 miliardi di euro.



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