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Covid-19 - INAIL, comunicato stampa sulla responsabilità del datore di lavoro

Covid-19, nessuna connessione tra il riconoscimento dell’origine professionale del contagio e la responsabilità del datore di lavoro


I criteri applicati dall’Inail per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza


ROMA - Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Lo precisa l’Inail, in riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale per le infezioni da Covid-19 di cui l’Istituto abbia accertato l’origine professionale. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa.


L’ammissione alla tutela dell’Istituto non ha alcun rilievo in sede penale e civile.

L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail non assume, quindi, alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.


Per le tante modalità di contagio e la mutevolezza delle prescrizioni difficile configurare violazioni.

La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.


L’infortunio per Covid-19 non è collegato alla responsabilità del datore di lavoro Dal riconoscimento come infortunio sul lavoro della malattia da Covid-19, non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Il chiarimento di INAIL. L'INAIL ha pubblicato sul proprio sito un comunicato stampa e un commento del presidente dell’Istituto, Franco Bettoni, che spiegano i diversi presupposti della tutela infortunistica e della responsabilità penale e civile del datore di lavoro per i contagi da Covid-19 dei lavoratori. L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro. Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso. Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro. Questi gli aspetti principali del dibattito in corso toccati dall’intervista rilasciata al quotidiano “Il Mattino” dal presidente dell’Istituto, Franco Bettoni. “La denuncia di infortunio da infezione di nuovo coronavirus non determina alcun automatismo nel riconoscimento da parte dell’Inail”. Con riferimento alla disposizione del decreto legge Cura Italia che qualifica come infortunio sul lavoro “i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro”, il Presidente ha tenuto a precisare che “la denuncia di infortunio da infezione di nuovo coronavirus non determina alcun automatismo nel riconoscimento da parte dell’Inail. L’Istituto, ai fini della tutela infortunistica, deve comunque valutare le circostanze e le modalità dell’attività lavorativa, da cui sia possibile trarre elementi gravi per giungere ad una diagnosi di alta probabilità, se non di certezza, dell’origine lavorativa della infezione”. “Non si possono confondere i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail con quelli per la responsabilità penale e civile”. In merito ai profili della responsabilità civile o penale del datore di lavoro, Franco Bettoni ha precisato che “il riconoscimento come infortunio sul lavoro dell’evento del contagio per motivi professionali non costituisce presupposto per l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro”, sottolineando che “non si possono confondere i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail con quelli per la responsabilità penale e civile, che devono essere rigorosamente accertate con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”. “I documenti tecnici dell’Inail e dell’Iss contengono raccomandazioni non vincolanti”. Nella sua riflessione, il presidente dell’Inail, con riferimento al dibattito in corso, ha sottolineato come i documenti tecnici elaborati dall’Inail e dall’Istituto superiore di sanità e approvati dal Comitato tecnico scientifico presso la Protezione civile ai fini delle valutazioni delle autorità politiche o delle parti sociali, non debbano essere viste dalle imprese come norme precettive, ma come “mere raccomandazioni sulle misure da adottare per il contenimento del virus”. Quindi non regole vincolanti, non linee guida impartite alle imprese, che né Inail né l’Iss sono titolati ad emanare. “Saranno le autorità politiche - spiega Bettoni - e le parti sociali a operare la sintesi tra i vari interessi in gioco per fare in modo che le attività produttive ripartano nel rispetto della salute dei lavoratori e della popolazione tutta”.



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