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Contributo a fondo perduto nel Decreto Rilancio

Fonte: commercialistatelematico.it - articolo di Giuseppe Zambon


Con il DL Rilancio è stato riconosciuto un contributo a fondo perduto per sostenere le imprese in difficoltà a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate.

Quali sono i soggetti beneficiari?

Quali i requisiti per accedervi?

Quali sono le caratteristiche del contributo e le modalità per ottenerlo?


Il Decreto legge n. 34 del 19.05.2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 128, supplemento ordinario n. 21 del 19.05.2020 denominato Rilancio con l’art. 25 collocato nel Titolo II, dedicato al“Sostegno alle imprese e all’economia”, Capo I“Misure di sostegno” al fine dichiarato di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19″, riconosce un contributo a fondo perduto erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.


Soggetti interessati e non

Soggetti ai quali SPETTA il contributo a fondo perduto

Il contributo può essere erogato (sussistendone le condizioni) a soggetti (individuali e collettivi) titolari di partita IVA che:

  • esercitino attività di impresa con ricavi “tipici” (art. 85, c. 1, lett. a-b, TUIR) fino a 5 milioni di euro nel 2019 (compresi gli enti non commerciali in relazione alle attività commerciali svolte);

  • esercitino attività di lavoro autonomo con compensi (art. 54, c. 1, TUIR) fino a 5 milioni di euro nel 2019;

  • siano titolari di reddito agrario (art. 32, TUIR)

Soggetti ai quali NON SPETTA il contributo a fondo perduto

Il contributo non può, in ogni caso, essere erogato a:

  • soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo;

  • enti pubblici (art. 74, c. 2, TUIR);

  • intermediari finanziari (art. 162-bis, c. 1, lettera a, TUIR);

  • società di partecipazioni finanziarie e non finanziarie (art. 162-bis, c. 1, lettere b-c, TUIR);

  • sontribuenti che hanno diritto alle indennità di cui agli artt. 27 e 38 del D.L. 18 del 17.03.2020 convertito in L. 27 del 24.04.2020 e precisamente:

    • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.02.2020 e lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS (indennità art. 27);

    • lavoratori dello spettacolo (indennità art. 38).


  • lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (casse professionisti).

Non vengono menzionate le indennità di cui all’art. 28 del D.L. 18/2020, pertanto coloro che sono soggetti alla Assicurazione generale obbligatoria (AGO) (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) riceveranno sia l’indennità del mese di aprile sia il contributo a fondo perduto.


Condizioni oggettive (requisiti) ed eccezioni soggettive

Requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che:

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 (es: 04/2019 € 25.000,00/3×2= 16.667 * 04/2020 € 16.000) considerando la data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi [sarà quindi necessario considerare anche le fatture differite emesse nel mese successivo (maggio) riferite al mese di aprile e sottrarre quelle differite emesse nel mese stesso (aprile) ma riferite al mese di marzo].

Si rammenta che il momento impositivo per la cessione di beni corrisponde a quello di consegna dei beni stessi e per le prestazioni di servizi corrisponde (in Italia per deroga UE) al momento del pagamento del corrispettivo, ma in entrambe le situazioni l’emissione della fattura prima del momento impositivo ne anticipa l’avvenimento.

Si rammenta altresì che per la normativa unionale europea il momento impositivo nelle prestazioni di servizi non corrisponde a quello del pagamento del corrispettivo, ma a quello di ultimazione del servizio per cui per le fatture emesse nei confronti di operatori intra UE (salvo deroghe specifiche dei singoli stati membri) occorre tener conto di questo diverso momento impositivo ai fini IVA.

Eccezioni soggettive

Il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza dei requisiti di cui al punto precedente:

  • ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01.01.2019;

  • ai soggetti domiciliati o con sede operativa in comuni colpiti da calamità fin dal suo insorgere, se lo stato di emergenza per la suddetta calamità era ancora in atto al 31.01.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19)

Per questi soggetti, pertanto, il contributo a fondo perduto spetta anche se, ad esempio, l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 fosse addirittura superiore a quello di aprile 2019. In assenza della possibilità di effettuare il rapporto tra i ricavi (ad es. costituzione post 30.04.2019) spetterà il contributo minimo di cui si dirà più avanti non essendo prevista per questi soggetti una diversa modalità di calcolo.

Determinazione e caratteristiche del contributo a fondo perduto

L’ammontare del contributo a fondo perduto si determina calcolando preliminarmente la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e quello di aprile 2020.

A detta differenza dovranno essere applicate le seguenti percentuali in base all’ammontare di ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020 (data di entrata in vigore del decreto), quindi il 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare:

  • 20% se i ricavi o compensi sono stati <= ad euro 400.000;

  • 15% se i ricavi o compensi sono stati > di euro 400.000 e <= ad euro 1.000.000;

  • 10% se i ricavi o compensi sono stati > di euro 1.000.000 e<= ad euro 5.000.000

Ai fini fiscali il contributo non è soggetto ad imposte sui redditi e IRAP in quanto non concorre alla formazione della base imponibile e nemmeno al valore della produzione.

Il contributo, inoltre, è estraneo al rapporto per il calcolo degli interessi passivi deducibili (art. 61, TUIR) e a quello per la deducibilità dei costi (diversi dagli interessi passivi) (art. 109, c. 5, TUIR).

Dal punto di vista contabile si tratta di un tipico contributo in conto esercizio (OIC 12) e dovrà essere quindi rilevato in A5 del conto economico.

Viene comunque riconosciuto un contributo a fondo perduto minimo fino 1.000 euro alle persone fisiche e fino a 2.000 euro ai soggetti diversi dalle persone fisiche qualora il contributo loro spettante, calcolato con le modalità già esposte, fosse di importo inferiore al minimo o anche pari a zero se non calcolabile per mancanza di elementi di confronto (ad es. inizio attività post 30.04.2019).

Come ottenere il contributo a fondo perduto

Per ottenere il contributo a fondo perduto occorre presentare un’istanza con l’indicazione della sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, le cui modalità di effettuazione, il suo contenuto e i termini di presentazione saranno definiti da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate unitamente a tutte le necessarie disposizioni per l’attuazione delle norme in commento.

Il provvedimento dovrà anche fissare la data di avvio della procedura telematica per la presentazione dell’istanza.

Non risulta previsto un termine per la pubblicazione del suddetto provvedimento.

L’istanza sarà esclusivamente telematica e potrà essere presentata, oltre che dai diretti interessati, anche per loro conto dagli intermediari fiscali autorizzati che siano delegati al servizio del cassetto fiscale o ai servizi della fatturazione elettronica sul portale dell’Agenzia delle entrate.

I termini di presentazione sono di sessanta giorni dall’avvio della procedura telematica stabilita dal provvedimento direttoriale.

In seguito alla presentazione dell’istanza e sulla base delle informazioni in essa contenute il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario (persona fisica o giuridica); è quindi importante che il conto corrente contenga nella sua intestazione anche il codice fiscale del beneficiario.

La norma non prevede alcun termine per i pagamenti, che potrebbero anche essere inizialmente brevi, dovendo espletare preventivamente all’erogazione solo il controllo antimafia.

L’istanza, infatti, conterrà anche l’autocertificazione di regolarità antimafia, per i soggetti richiedenti e per tutti i soggetti da sottoporre a verifica come disposto dall’art. 85 del D.lgs. 159/2011 (titolare, direttore tecnico, amministratori, legali rappresentanti, componenti del Cda, soci di SNC e SS, soci accomandatari, ecc.), e subirà tutti i controlli previsti dalle disposizioni del suddetto decreto legislativo.

Qualora dalla verifica effettuata risultasse a carico di taluno dei soggetti indicati la sussistenza di una delle cause ostative (decadenza, sospensione o divieto) di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, ovvero di sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due a sei anni e in caso di avvenuta erogazione del contributo si applica l’art. 322-ter del c.p. (confisca) e l’Agenzia delle entrate inizia le operazioni di recupero del contributo non spettante.



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