top of page
Blog: Blog2
Cerca
  • Immagine del redattorenews ambiente e sicurezza

CONSULENTE ADR, obbligo di nomina anche per i piccoli produttori di rifiuti entro il 31 dicembre '22

Aggiornamento: 16 dic 2022

OBBLIGO DI NOMINA DEL CONSULENTE ADR (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada)

Entro il 31 dicembre 2022, che corrisponde al termine del periodo transitorio di 4 anni, tutte le aziende che spediscono, trasportano o compiono altre operazioni riguardanti merci pericolosi (carico, scarico, confezionamento e imballaggio, riempimento, ecc…) devono nominare un consulente ADR che si occupi di fornire l’adeguato supporto in materia di sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

Tra le merci pericolose rientrano anche i rifiuti speciali sia pericolosi che non, così come classificati dal D.Lgs 152/2006.

Pertanto, tutti soggetti la cui attività origina rifiuti speciali pericolosi anche in piccole quantità oppure occasionalmente sono obbligati alla nomina di tale figura.

Così, infatti, indica il Capitolo 1.8.3 dell’ADR:

"Ogni impresa, la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci pericolose su strada, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, deve nominare uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività".

Inoltre, il capitolo 1.6.1.44 dell'ADR specifica in modo chiaro ed incontrovertibile che le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori non risultano beneficiarie di alcun tipo di esenzione da tale obbligo di adempimento.

Le uniche esenzioni sono previste, al momento, per le sole aziende che effettuano il trasporto fisico delle merci (e dei rifiuti) a determinate condizioni.

Pertanto, le aziende che "non hanno nominato un consulente per la sicurezza, sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, devono [...] nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022".

Chi non provvederà entro tale termine, risulterà quindi inadempiente già a far data dal 1° gennaio 2023.


MODALITA’ DI NOMINA DEL CONSULENTE

Il consulente va nominato per iscritto dal legale rappresentante dell’azienda. Anche l’accettazione dell’incarico da parte del consulente va effettuata per iscritto.

Il legale rappresentante dell’azienda deve quindi comunicare (entro 15 giorni) la nomina al Dipartimento per il Trasporto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, allegando copia del certificato di formazione del consulente ADR.

Il consulente ADR deve redigere entro 60 giorni una relazione che indichi le eventuali modifiche necessarie da apportare alle strutture e alle procedure dell’azienda per garantire l’osservanza delle norme e le condizioni di sicurezza.


LE SANZIONI IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO

La mancata nomina del consulente ADR comporterà una sanzione amministrativa da 6.000 fino a 36.000 euro.

La mancata comunicazione della nomina del consulente ADR al Ministero comporterà una sanzione amministrativa da 2.000 a 12.000 euro.


LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La figura del consulente ADR è stata istituita sulla base della direttiva CE 96/35, recepita in Italia con il D.Lgs. 40/2000, poi sostituito dal D.Lgs. 35/2010.



COME SI SVOLGE L’ATTIVITA’ DEL CONSULENTE ADR

Il consulente ADR assumerà quindi un ruolo importante e necessario nell’assolvimento degli adempimenti relativi alla gestione delle merci pericolose, ivi compresi i rifiuti speciali

Il consulente dovrà provvedere:


· Alla Comunicazione presso Motorizzazione di Competenza, Nomina come consulente trasporti Merci Pericolose A.D.R. (Direttive N° 94/55/CCE e n° 91/689/CEE 94/62/CE e successive modifiche);

· Al sopralluogo conoscitivo preliminare presso la sede dello speditore (anche con audit remoto), come previsto dall’art. 11 art. 2 del D.Lgs del 27 Gennaio 2010 n. 35 (ex D.Lgs 4 febbraio 2000. n. 40);

· Alla redazione relazione Iniziale, come previsto dal D.Lgs. 35/2010, art. 11, comma 5;

· Alla redazione relazione annuale ogni anno, come previsto dall’ Art. 11 comma 5 del Dlgs del 27 Gennaio 2010 n. 35;

· Alla redazione procedure e relativa per la corretta gestione rifiuti pericolosi a.d.r.;

· Alla Informazione/formazione iniziale sulla normativa a.d.r., al personale addetto alla gestione dei rifiuti pericolosi (autisti, tecnici, addetti alla logistica), con rilascio dell’attestato di formazione, come richiesto da normativa vigente;

· Alla Consulenza tecnica per gestione rifiuti pericolosi in esenzione a.d.r;

· Alla Redazione della relazione d’Incidente (ai sensi della sezione 1.8.5 dell’Accordo ADR/RID nonché dal Comma 7 Art. 11 Dlg. 27 Gennaio 2010 n.35 e circolare ministeriale prot. n. 174-MOT2/C);

· All’aggiornamento normativo A.D.R. (Biennale) Corso di formazione biennale inerente alle novità normative a.d.r., (come richiesto da normativa vigente).

· Alla predisposizione e classificazione DEI RIFIUTI PERICOLOSI secondo l’accordo A.D.R.

· All’assistenza telefonica per la corretta gestione.


Tale ruolo può essere ricoperto sia da un soggetto interno all'azienda che da un collaboratore esterno, a patto che in entrambi i casi sia in possesso dei requisiti di legge (abilitazione presso il Ministero dei Trasporti) e che segua gli aggiornamenti periodici previsti.


Ambiente e Sicurezza offre ai propri clienti il servizio di consulenza ADR tramite i propri professionisti qualificati. Contattateci a info@ambientesicurezza.eu per ulteriori informazioni e chiarimenti.

28 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page